Articolo 17.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dal presente decreto determinati complessivamente in euro 4.131 milioni di euro per l'anno 2007, 1.504 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 6, comma 8, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 1.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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